Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della legge 23 ottobre 2003, n. 286, recante Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all’estero.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 26 della legge 23 ottobre 2003, n. 286;
Acquisito il parere del Consiglio generale degli italiani all’estero, di cui
dell’articolo 3, comma 1-bis, della legge 6 novembre 1989, n. 368, e successive
modificazioni, reso in data 21 novembre 2003;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 novembre 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli
atti normativi nell’adunanza del … ;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del … ;
Sulla proposta del Ministro per gli italiani nel mondo e del Ministro degli affari
esteri, di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro della Giustizia,
con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione
pubblica;
E M A N A
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «legge», la legge 23 ottobre 2003, n. 286;
b) «elenco aggiornato», l’elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti
all’estero, di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459;
c) «elettore», il cittadino italiano residente nella circoscrizione consolare ai
sensi dell’articolo 13, comma 1, della legge, iscritto nelle liste elettorali di cui
all’articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e all’articolo 5, comma 8,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2
aprile 2003, n. 104;
d) «ufficio consolare», uno degli uffici di cui all’articolo 29, comma primo,
primo periodo, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni;
e) «circoscrizione consolare», l’ambito di competenza territoriale
dell’ufficio consolare;
f) «Comitato», il Comitato degli italiani all’estero.
2. Ai fini della legge e del presente regolamento, per «data stabilita per le
votazioni» e «giorno stabilito per le votazioni» si intende l’ultimo giorno utile
per l’arrivo delle buste contenenti le schede votate all’ufficio consolare.
Art. 2.
Istituzione di un nuovo Comitato
2. In caso di istituzione di nuovo Comitato, entro trenta giorni dalla prima seduta, il Comitato procede all’adozione del regolamento interno, per assicurare il proprio funzionamento e il conseguimento dei propri fini, nel rispetto delle norme previste dagli ordinamenti locali e delle norme di diritto internazionale e comunitario. Il testo del regolamento è trasmesso per conoscenza al capo dell’ufficio consolare.
Art. 3.
Compiti e funzioni del Comitato
2. Le riunioni congiunte di cui all’articolo 2, comma 3, della legge sono convocate, previa intesa, o dall’autorità consolare o dal Comitato. Al momento della convocazione è concordato l’ordine del giorno ed è predisposta la documentazione utile all’esame degli argomenti all’ordine del giorno.
3. I pareri e le proposte di cui all’articolo 2, comma 4, lettere e) ed f), della legge sono formulate dal Comitato entro trenta giorni dalla richiesta, anche nel corso delle riunioni congiunte di cui all’articolo 2, comma 3, della legge.
4. Le richieste di contributo di cui all’articolo 2, comma 4, lettera g), della legge devono pervenire all’ufficio consolare corredate dal bilancio consuntivo dell’esercizio precedente, dal bilancio preventivo e da una relazione illustrante il programma di attività. Entro quindici giorni il capo dell’ufficio consolare comunica tali richieste al Presidente del Comitato. Il Comitato, appositamente convocato, formula, entro trenta giorni dalle comunicazioni di cui al precedente periodo, il proprio parere in proposito, del quale dà immediata comunicazione scritta al capo dell’ufficio consolare.
5. Il capo dell’ufficio consolare comunica al Presidente del Comitato le richieste di contributo di cui all’articolo 2, comma 4, lettera h), della legge prima che queste siano inoltrate al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Comitato, appositamente convocato, formula, entro trenta giorni dalla comunicazione, il proprio parere in proposito, del quale dà immediata comunicazione scritta al capo dell’ufficio consolare.
6. I Comitati non elettivi con funzioni consultive previsti dall’articolo 23, comma 3, della legge esercitano le funzioni di cui all’articolo 2, comma 4, lettere c), d), e), g) e h), della legge.
7. Ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della legge, i patronati operanti nella circoscrizione consolare che ricevono contributi da parte dello Stato presentano al Comitato un rapporto sulla propria attività entro il 30 novembre di ogni anno.
Art. 4.
Finanziamenti annuali disposti dal Ministero degli affari esteri
1. L’erogazione del finanziamento entro il primo quadrimestre dell’anno, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge, è subordinata alla corretta presentazione della documentazione contabile preventiva e consuntiva del Comitato, che è trasmessa al Ministero degli affari esteri, tramite il capo dell’ufficio consolare, in duplice esemplare (originale o copia autenticata), datata, firmata dal Presidente del Comitato ai sensi dell’articolo 10, comma 3, della legge e vistata dall’ufficio consolare competente.
2. Le verifiche previste dall’articolo 3, comma 7, della legge sono effettuate a cura della rappresentanza diplomatico-consolare competente, ai sensi degli articoli 37, ultimo comma, e 45, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Dette verifiche possono essere effettuate direttamente dagli organi preposti del Ministero degli affari esteri.
3. Entro quindici giorni dalla prima seduta del Comitato, la documentazione contabile e amministrativa è consegnata dal Presidente che cessa dalla carica al nuovo titolare. Della consegna è redatto un verbale di consistenza.
Art. 5.
Sede provvisoria del Comitato
Art. 6.
Eleggibilità
2000, n. 267, e successive modificazioni.
2. Ai sensi dell’articolo 5, comma 4, secondo periodo della legge, le cause di ineleggibilità sono verificate in base all’atto costitutivo o allo statuto degli enti gestori di attività scolastiche e dei comitati per l’assistenza.
3. La causa di ineleggibilità di cui all’articolo 8, comma 1, della legge è riferita ai mandati successivi all’entrata in vigore della legge.
Art. 7.
Verifica della condizione degli eletti
2. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste come causa di ineleggibilità, ovvero esista al momento della elezione, o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste, il Comitato la contesta al membro interessato.
3. Il membro del Comitato ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.
4. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, il
Comitato delibera definitivamente e, se ritiene sussistente la causa di
ineleggibilità o di incompatibilità, invita a rimuoverla o aesprimere, se del caso,
la opzione per la carica che intende conservare. Se il membro non vi provvede
entro i successivi dieci giorni, il Comitato lo dichiara decaduto.
5. Contro la deliberazione adottata, il membro può interessare la Direzione
generale competente del Ministero degli affari esteri la quale, entro sessanta
giorni, adotta un provvedimento definitivo, sentiti l’autorità consolare, il
Segretario generale del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero e i membri
del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero residenti nello Stato ove opera il
Comitato.
6. Nel giorno successivo, la deliberazione è depositata nella segreteria del
Comitato e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato
dichiarato decaduto.
7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza
di qualsiasi elettore.
Art. 8.
Comitato dei presidenti
Art. 9.
Membri stranieri di origine italiana
2. Nella prima seduta, il Comitato, sulla base della lista delle associazioni operanti nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni, fornita per l’occasione dall’ufficio consolare, chiede alle associazioni medesime di designare entro trenta giorni un numero di cittadini stranieri di origine italiana in misura doppia rispetto al numero dei membri da cooptare ai sensi dell’articolo 7,
commi 1 e 2, della legge.
3. Ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge, il numero delle preferenze espresse da ciascun membro del Comitato è arrotondato all’unità inferiore.
4. Se il Comitato decide di effettuare la cooptazione, ne completa le procedure entro trenta giorni dalle designazioni di cui al comma 2 e comunque non oltre la data di convocazione dell’assemblea prevista per l’elezione dei rappresentanti
del Paese al Consiglio generale degli italiani all’estero, di cui all’articolo 13 della legge 6 novembre 1989, n. 368, e successive modificazioni.
5. Ai membri cooptati si applica l’articolo 5, comma 4, della legge.
Art. 10.
Durata in carica e scioglimento del Comitato
2. Il Comitato resta in carica fino all’indizione delle elezioni, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.
3. Il quinquennio di cui all’articolo 8, comma 1, della legge decorre dalla data stabilita per le votazioni.
4. Con il decreto di scioglimento del Comitato di cui all’articolo 8, comma 4, della legge è nominato un Commissario straordinario che resta in carica fino al giorno della prima seduta del nuovo Comitato. Entro quindici giorni, la documentazione contabile e amministrativa è consegnata dal Presidente che cessa dalla carica al Commissario straordinario. Della consegna è redatto un verbale di consistenza.
Art. 11.
Elenco aggiornato
2. Sono vietate la comunicazione e la diffusione dei dati per finalità diverse dalla determinazione della consistenza delle comunità italiane ai sensi dell’articolo 1, comma 1, e dell’articolo 5, comma 1, della legge e dalla predisposizione delle liste elettorali ai sensi dell’articolo 5, comma 2, dell’articolo 13, comma 1, e dell’articolo 15, comma 4, della legge e dallo svolgimento della relativa
campagna elettorale.
3. L’autorità consolare consente a chi ne fa richiesta di copiare l’elenco degli aventi diritto al voto, ovvero può fornirne essa stessa copia su supporto cartaceo o informatico, senza oneri per lo Stato, esclusivamente per le finalità politico- elettorali stabilite dalla legge.
4. Sono titolari del trattamento dei dati, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera f), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Ministero degli affari esteri, gli uffici consolari, il Ministero dell’interno e i Comuni.
Art. 12.
Determinazione del numero dei membri del Comitato
2. Se l’indizione delle elezioni, effettuata ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della legge, viene a cadere nell’anno antecedente la data stabilita per le votazioni, la comunicazione di cui al comma 1, riferita ai dati più recenti dell’elenco aggiornato, è resa non oltre il ventesimo giorno successivo all’arrivo della richiesta del Ministero degli affari esteri.
Art. 13.
Indizione delle elezioni e istituzione dell’ufficio elettorale
consolare, ai fini della successiva distribuzione in via informatica agli uffici consolari per gli adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. Ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della legge, le elezioni del Comitato sono
indette con decreto del capo dell’ufficio consolare.
3. Il decreto di cui al comma 2 indica il numero dei membri del Comitato da
eleggere, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge, sulla base dei dati di cui
all’articolo 12, comma 1, del presente regolamento.
4. Il decreto di cui al comma 2 indica il giorno stabilito per le votazioni e il
giorno della prima seduta del Comitato.
5. Con il decreto di cui al comma 2, il capo dell’ufficio consolare istituisce
l’ufficio elettorale di cui all’articolo 16, comma 1, della legge. L’ufficio
elettorale è presieduto dal capo dell’ufficio consolare, o da un suo
rappresentante, ed è composto da almeno altri due membri di cittadinanza
italiana, dipendenti dell’ufficio consolare, ove possibile di ruolo.
6. L’ufficio consolare espone le liste dei candidati nei propri locali accessibili al
pubblico.
7. L’ufficio consolare comunica ai principali mezzi di informazione rivolti alle
comunità italiane all’estero le liste dei candidati e adotta iniziative per
promuovere la più ampia comunicazione e per consentire ai candidati e alle
forze politiche l’accesso agli spazi per la diffusione di messaggi politici
elettorali in condizione di parità tra loro. L’ufficio consolare invita gli editori di
quotidiani e periodici e i responsabili di emittenti radio-televisive che ricevono
contributi da parte dello Stato a consentire ai candidati e alle forze politiche
l’accesso agli spazi per la diffusione di messaggi politici elettorali in condizioni
di parità tra loro.
Art. 14.
Presentazione delle liste dei candidati
2. Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei membri del Comitato da eleggere e non superiore a sedici per i Comitati composti da dodici membri e a ventidue per i Comitati composti da diciotto membri. Di ogni candidato è indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, nonché un numero progressivo assegnato dal presentatore della lista.
3. Assieme alle liste dei candidati sono presentate:
a) le dichiarazioni, firmate e autenticate, di accettazione della candidatura
di ciascun candidato;
b) la designazione di un rappresentante effettivo e di uno supplente per il
comitato elettorale circoscrizionale, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della
legge.
4. Ogni lista, munita di proprio contrassegno, è presentata, corredata della
prescritta documentazione, da uno dei candidati o da uno dei sottoscrittori
all’ufficio elettorale, nelle ore d’ufficio, dal ventesimo al trentesimo giorno
successivo alla data di indizione delle elezioni. Il presentatore dichiara il proprio
domicilio ai fini delle successive notificazioni.
5. Il presidente dell’ufficio elettorale rilascia ricevuta degli atti presentati,
indicando giorno e ora della presentazione e provvede a trasmetterli al comitato
elettorale circoscrizionale, appena questo è costituito, unitamente al verbale
delle operazioni compiute.
6. Le designazioni di cui al comma 3, lettera b), sono comunicate al capo
dell’ufficio consolare.
7. L’ufficio consolare provvede alle autenticazioni delle firme, apposte nella
circoscrizione consolare dagli elettori ivi residenti, richieste dalla legge e dal
presente regolamento.
8. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di indizione delle
elezioni l’ufficio consolare provvede al rilascio, nel termine improrogabile di
ventiquattro ore dalla richiesta, dei certificati, anche collettivi, che attestano
l’iscrizione degli elettori nelle liste elettorali della relativa circoscrizione, sulla
base degli atti in suo possesso alla data della richiesta.
Art. 15.
Comitato elettorale circoscrizionale
2. Entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle liste, con decreto del capo dell’ufficio consolare è costituito
il comitato elettorale circoscrizionale, composto da:
a) i rappresentanti designati dai presentatori delle liste di candidati ai sensi
dell’articolo 14, comma 3, lettera b);
b) i rappresentanti delle associazioni degli emigrati italiani di cui al comma
1, in numero non superiore a sei nelle circoscrizioni in cui risiedono fino a
centomila cittadini italiani iscritti nell’elenco aggiornato e non superiore a dodici
nelle altre circoscrizioni.
3. Se il numero dei rappresentanti designati dalle associazioni degli emigrati
italiani di cui al comma 1 supera i limiti di cui al comma 2, lettera b), i
rappresentanti delle associazioni degli emigrati italiani sono scelti mediante
sorteggio tra i designati.
Art. 16.
Ammissione delle liste
a) verifica se le liste sono sottoscritte dal numero prescritto di elettori residenti nella circoscrizione consolare, dichiarandole non valide se non corrispondono a questa condizione;
b) invita i presentatori a modificare i contrassegni delle liste, se questi sono identici o confondibili con quelli presentati in precedenza, e decide su qualsiasi contestazione in proposito;
c) riduce al limite prescritto le liste formate da un numero di candidati superiore a sedici per i Comitati composti da dodici membri e a ventidue per i Comitati composti da diciotto membri, cancellando gli ultimi nomi;
d) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione di accettazione della candidatura;
e) cancella dalle liste i nomi dei candidati che sono compresi in più liste;
f) cancella dalle liste i nomi dei candidati che, nel giorno stabilito per le votazioni, non hanno l’età richiesta per l’elettorato passivo;
g) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non sono residenti nella circoscrizione consolare;
h) verifica se le liste sono formate, anche a seguito delle operazioni di cui alle lettere d), e), f) e g), da un numero di candidati pari almeno al numero dei membri del Comitato da eleggere e in caso contrario ne dichiara la non ammissibilità;
i) assegna definitivamente un numero ai singoli candidati di ciascuna lista ammessa, secondo l’ordine in cui vi sono iscritti;
l) assegna a ciascuna lista ammessa un numero progressivo secondo l’ordine di presentazione.
Art. 17.
Stampa e invio del materiale elettorale
2. Il capo dell’ufficio consolare accerta la conformità delle schede elettorali stampate ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge, ai modelli di cui alle tabelle A, B e C allegate al presente regolamento.
3. Il tagliando comprovante l’esercizio del diritto di voto, di cui all’articolo 17, comma 6, della legge, riporta unicamente un numero o codice corrispondente a una posizione nell’elenco degli elettori. Sul tagliando non sono apposti dati che consentono di risalire direttamente e immediatamente all’identità dell’elettore.
4. L’ufficio consolare invia all’elettore il plico di cui all’articolo 17, comma 3, della legge mediante il sistema postale più affidabile disponibile nello Stato in cui risiedono gli elettori per realizzare le finalità previste dagli articoli 14, comma 1, e 17, commi 3, 6 e 7, della legge, e comunque in maniera che risulti ricevuta, anche collettiva, dell’invio.
5. Nei verbali di incenerimento delle buste contenenti schede pervenute a ciascun ufficio consolare dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 17, comma 7, della legge e delle schede stampate e non utilizzate per i casi di cui all’articolo 17, comma 5, della legge sono registrati il numero delle buste contenenti schede pervenute oltre il termine e incenerite, il giorno di arrivo delle
medesime presso l’ufficio consolare, il numero delle schede stampate, non utilizzate e quindi incenerite, le modalità dell’incenerimento.
Art. 18.
Espressione del voto
2. È nullo il voto di preferenza nel quale il candidato non è indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista.
3. Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.
4. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il Comitato sono nulle, rimanendo valide le prime.
Art. 19.
Ammissione al voto dei
cittadini cancellati per irreperibilità
2. Ai fini di cui al comma 1, l’ufficio consolare trasmette entro ventiquattro ore tramite telefax o, ove possibile, in via telematica la relativa richiesta al comune, che invia, con gli stessi mezzi, la dichiarazione entro le successive ventiquattro ore.
3. Gli elettori ammessi al voto sono iscritti in un apposito elenco aggiunto e si procede alla loro reiscrizione anagrafica. Essi ricevono dall’ufficio consolare il plico previsto dall’articolo 17, commi 3 e 4, della legge, ai fini dell’esercizio del voto per corrispondenza.
Art. 20.
Ammissione al voto dei cittadini omessi
dall’elenco dei residenti all’estero aventi diritto al voto
aggiornamento della posizione AIRE è stata chiesta dall’ufficio consolare entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
2. Gli elettori che per qualsiasi motivo sono stati omessi dall’elenco di cui al comma 1 sono ammessi al voto dagli uffici consolari competenti se dai propri atti risulta che gli stessi sono iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o se la loro iscrizione o aggiornamento della posizione AIRE è stata richiesta dall’ufficio consolare entro il 31 dicembre dell’anno precedente, previa
acquisizione della dichiarazione attestante la mancanza di cause ostative al godimento dell’elettorato attivo rilasciata dal Comune di appartenenza con le modalità previste dall’articolo 19, comma 2.
3. Gli elettori ammessi al voto ai sensi del presente articolo sono iscritti nell’elenco aggiunto di cui all’articolo 19, comma 3. Tale elenco è trasmesso al comitato elettorale circoscrizionale.
Art. 21.
Nomina degli scrutatori
a) un elenco di elettori ai fini della nomina a scrutatore, ai sensi dell’articolo 19, comma 3, della legge;
b) la designazione, per ogni seggio istituito nella circoscrizione consolare, di un rappresentante di lista effettivo e di uno supplente.
2. Ai sensi dell’articolo 19, comma 3, della legge, il comitato elettorale circoscrizionale nomina gli scrutatori tra gli elettori designati dai presentatori delle liste ammesse con modalità tali da garantire, ove possibile, la partecipazione di tutte le liste.
3. Per ciascun seggio elettorale sono nominati quattro scrutatori.
Art. 22.
Seggi elettorali ed operazioni preliminari allo scrutinio
2. Il comitato elettorale circoscrizionale coordina gli interventi atti a individuare i locali idonei nei quali ubicare i seggi elettorali e ad assicurarne la funzionalità.
3. Ai sensi dell’articolo 19, commi 1, 2 e 3, della legge, il presidente del comitato elettorale circoscrizionale costituisce, con apposito provvedimento, i seggi elettorali. In caso di ufficio consolare avente più di cinquemila elettori, tali elettori sono ripartiti tra più seggi, ciascuno competente per lo scrutinio di una porzione di voti, evitando, in ogni caso, di assegnare a un singolo seggio un
numero di elettori inferiore a cento.
4. Il giorno successivo alla data stabilita per le votazioni, nell’ora fissata dal comitato elettorale circoscrizionale, il presidente, o in sua assenza il vice presidente, insedia il seggio elettorale, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario precedentemente nominato. Il presidente invita inoltre i rappresentanti di lista designati per il seggio ad assistere alle operazioni.
5. Il presidente del seggio riceve, da parte del comitato elettorale circoscrizionale, l’estratto del verbale di nomina degli scrutatori, le designazioni dei rappresentanti di lista, un congruo numero di urne, gli stampati e il materiale occorrenti per le operazioni, nonché copia autentica dell’elenco degli elettori, copia dell’elenco aggiunto degli elettori ammessi al voto dall’ufficio consolare, i
plichi con le buste contenenti schede unitamente alla comunicazione del numero di queste.
6. Il presidente procede quindi alle operazioni di apertura dei plichi e delle buste assegnate al seggio dal comitato elettorale circoscrizionale e, successivamente, alle operazioni di scrutinio. A tale fine il presidente, coadiuvato dal vice presidente e dal segretario:
a) accerta se il numero delle buste ricevute corrisponde al numero delle buste indicate nella lista compilata e consegnata insieme alle buste medesime dal comitato elettorale circoscrizionale;
b) accerta contestualmente se le buste ricevute provengono da un’unica circoscrizione consolare;
c) procede successivamente all’apertura di ciascuna delle buste esterne compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni:
1) accerta se la busta contiene il tagliando del certificato elettorale di un solo elettore e la seconda busta contenente la scheda con l’espressione del voto;
2) accerta se il tagliando incluso nella busta appartiene a elettore incluso nell’elenco trasmesso dal comitato elettorale circoscrizionale;
3) accerta se la busta contenente la scheda con l’espressione del voto è chiusa, integra e non reca alcun segno di riconoscimento e la inserisce nell’apposita urna sigillata;
4) annulla, senza procedere allo scrutinio del voto, la scheda inclusa in una busta che contiene più di un tagliando del certificato elettorale, o un tagliando di elettore che ha votato più di una volta, o di elettore non appartenente alla circoscrizione consolare, o contenuta in una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento, o la scheda inclusa nella medesima busta insieme al tagliando o al certificato elettorale, o non accompagnata nella busta esterna né dal tagliando né dal certificato elettorale. Non procede ad annullare la scheda se il tagliando non è stato staccato dal certificato elettorale ma è incluso nella busta esterna, ovvero nel caso in cui è incluso nella busta esterna il certificato elettorale privo del tagliando.
7. I tagliandi dei certificati elettorali relativi alle buste contenenti schede annullate senza procedere allo scrutinio sono separati dalle buste stesse in modo tale che non sia possibile procedere alla identificazione del voto. Dopo la conclusione delle operazioni preliminari allo scrutinio, congiuntamente per tutti i casi di annullamento, per i relativi elettori, uno dei componenti del seggio
accerta l’avvenuta votazione apponendo la propria firma accanto al nome nell’apposita colonna della lista degli aventi diritto al voto. Compiute le suddette operazioni, i tagliandi di cui al precedente periodo vengono confusi con i
tagliandi relativi alle buste inserite nell’urna.
Art. 23.
Operazioni di scrutinio
a) il vice presidente del seggio estrae successivamente dall’urna ciascuna delle buste contenenti la scheda che reca l’espressione del voto e la apre;
b) il presidente, ricevuta la scheda, appone la propria firma sul retro di essa e la consegna al segretario;
c) il segretario enuncia ad alta voce i voti espressi e prende nota dei voti di ciascuna lista e di ciascun candidato; pone quindi le schede scrutinate in apposita cassetta.
2. Le operazioni di cui al comma 1 sono compiute nell’ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse è fatta menzione nel verbale.
Art. 24.
Verbali
2. Il presidente del seggio accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale con il numero dei votanti, dei voti validi, delle schede nulle, delle schede bianche, dei voti dichiarati nulli, delle schede annullate senza procedere allo scrutinio, delle schede contestate e assegnate e di quelle contestate e non assegnate, verificando la congruità dei dati, e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nel verbale.
3. Compilato il verbale, il presidente procede alla formazione di un plico contenente gli esemplari del verbale, con allegati i prospetti di scrutinio, e tutti i documenti relativi alle operazioni del seggio, nonché, in plichi separati:
a) le schede annullate;
b) le schede bianche, le schede nulle;
c) le schede contenenti voti contestati, avendo cura di tenere distinte le schede contenenti voti contestati e assegnati da quelle contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
d) le schede valide;
e) la lista degli elettori.
4. I plichi di cui al comma 3 sono recapitati, al termine delle operazioni, dal presidente del seggio al presidente del comitato elettorale circoscrizionale.
5. Nel verbale delle operazioni elettorali, redatto, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, della legge, dal comitato elettorale circoscrizionale, sono inseriti i dati complessivi indicati al comma 1.
Art. 25.
Voti contestati
2. Le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, sono chiuse in un unico plico che, sigillato e firmato dai componenti del comitato elettorale, è allegato al verbale di cui all’articolo 22, comma 1, della legge.
Art. 26.
Ripartizione dei seggi
a) determina il quoziente elettorale dividendo il totale dei voti validi riportati da tutte le liste, ivi compresi quelli assegnati ai sensi dell’articolo 25, comma 1, per il numero dei candidati da eleggere e attribuisce a ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nel numero dei voti validi da essa riportati;
b) determina la cifra individuale di ogni candidato sommando i voti di preferenza validi ottenuti da ciascun candidato, compresi quelli assegnati ai sensi dell’articolo 25, comma 1;
c) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista secondo le rispettive cifre individuali, prevalendo, a parità di cifre individuali, l’ordine di presentazione nella lista.
2. I seggi eventualmente restanti dopo le operazioni di cui al comma 1, lettera a), sono successivamente attribuiti alle liste per le quali le divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alla lista che ha ottenuto il più alto numero di voti validi. Sono considerati resti anche i voti delle liste che non hanno ottenuto alcun quoziente.
Art. 27.
Proclamazione degli eletti
Art. 28.
Impedimenti alle elezioni
2. Se gli impedimenti sono insorti in concomitanza con l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 15 a 22 della legge, il Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro per gli italiani nel mondo, può disporre che le elezioni siano ripetute.
Art. 29.
Prima seduta del Comitato
2. La prima seduta del Comitato è convocata dal Presidente del Comitato precedente. Se il Comitato precedente è stato sciolto ai sensi dell’articolo 8, comma 4, della legge, o se il Comitato è di nuova istituzione, la prima seduta del Comitato è convocata dal capo dell’ufficio consolare.
3. Il Comitato è presieduto, nella prima seduta, dal membro che ha ottenuto la più elevata cifra individuale. In caso di parità di cifre individuali la seduta è presieduta dal più anziano di età.
4. Il Segretario provvisorio è il membro più giovane del Comitato.
5. Il Comitato, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, anche se non è stato prodotto alcun reclamo, esamina la condizione degli eletti ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 4, e dell’articolo 8, comma 1, della legge, nonché dell’articolo 6 del presente regolamento e dichiara la ineleggibilità di essi se sussiste qualcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura
indicata dall’articolo 7 del presente regolamento.
6. Il Comitato elegge, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge, il Presidente, che assume la carica immediatamente dopo la proclamazione dei risultati da parte del presidente della seduta.
7. Eletto il Presidente, si procede, a maggioranza semplice, all’elezione del Segretario di cui all’articolo 4, comma 2, della legge.
8. Il Comitato procede quindi all’elezione dell’esecutivo ai sensi dell’articolo 11, comma 1, della legge.
Art. 30.
Adempimenti del segretario del Comitato
2. I verbali delle sedute e gli altri atti di cui al comma 1 sono tenuti a disposizione del capo dell’ufficio consolare o di un suo rappresentante appositamente delegato.
3. Copia dei verbali delle sedute, firmata dal Presidente e controfirmata dal Segretario, è trasmessa al capo dell’ufficio consolare.
Art. 31.
Pubblicità delle sedute
Art. 32.
Rappresentanza del capo dell’ufficio consolare
Art. 33.
Soluzione delle controversie
Art. 34.
Esenzione dai diritti consolari
Art. 35.
Assenza di oneri
Art. 36.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
